Articolo 1
Denominazione
L’Ente denominato “Convalescenziario Rho Luigi Vittorio” trae origine dalla volontà dell’omonimo fondatore e di cui al testamento pubblico ricevuto dal Notaio Dr. Piccaluga Giuseppe in data 14 gennaio 1949 e pubblicato in data 16 ottobre 1953.
Con la sua trasformazione in persona giuridica di diritto privato ai sensi della Legge Regionale 13/2/2003 n. l, l‘Ente assume la nuova denominazione “FONDAZIONE RHO LUIGI VITTORIO”, con sede legale in Casorate Primo (PV) Via Italo Santini 8.
Articolo 2
Scopi Istituzionali
La Fondazione non ha scopo di lucro.
La Fondazione in conformità alla volontà del fondatore, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza e dell’assistenza sociale e socio sanitaria, provvedendo a tal fine:
- ad assegnare sussidi in favore di categorie di persone e di famiglie in stato di bisogno e di emarginazione quali malati mentali, portatori di handicap, anziani autosufficienti e non autosufficienti e comunque disadattati, con preferenza peri residenti nel Comune di Casorate Primo.
- A sostenere anche finanziariamente progetti annuali di attività di beneficenza e di assistenza sociale o socio sanitaria in favore dei predetti soggetti realizzate da altri enti o altre organizzazioni non profit operanti nell’ambito della beneficenza e dell’assistenza sociale e socio sanitaria nei confronti di cittadini operanti in Casorate Primo.
Articolo 3
Richieste e assegnazione dei sussidi e dei contributi
Le richieste per sussidi di cui alla lettera a) dell’art. 2, sono presentate dalla Parrocchia, dai servizi sociali del Comune o da altri Enti od organizzazioni non profit, i quali individuano gli interventi meritevoli di aiuto. A tal fine tali enti dovranno, per ciascun caso, redigere una relazione da presentare al Consiglio di Amministrazione, allegando la documentazione necessaria a comprovare lo stato di bisogno e a giustificare l’entità dell’intervento richiesto, in base ai criteri fissati dal regolamento.
Entro il termine indicato dal regolamento e reso pubblico, gli enti di cui alla lettera b), dell‘art. 2, presenteranno le richieste di finanziamento di progetti annuali di attività di beneficenza e/o di assistenza sociale o socio sanitaria in favore dei soggetti bisognosi indicati nell’art. 2. L’entità massima dei predetti finanziamenti sarà annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, in base alle disponibilità di bilancio, e comunque non potrà mai superare i costi dell’attività di progetto, al netto dell’autofinanziamento del soggetto proponente, dell’eventuale partecipazione ai costi dell’utenza e di altre contribuzioni pubbliche o private.
A seguito di approvazione delle proposte, i sussidi e i contributi sono assegnati dalla Fondazione direttamente ai soggetti interessati, nelle forme disciplinate dal regolamento, il quale fisserà altresi le modalità di controllo e di rendicontazione dell’utilizzo dei finanziamenti per i progetti di cui alla lettera b), dell’art. 2, i casi di revoca nonché di restituzione in caso di mancato utilizzo.
Ogni dato sensibile riguardante le persone è tutelato sia nella fase istruttoria che in quella deliberatoria dalle norme sulla Privacy previste dalla Legge 31/12/1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso in cui non venisse utilizzata l’intera disponibilità di bilancio per i sussidi e per i finanziamenti dei progetti di cui rispettivamente alle lettere a) e b) dell’art. 2, le somme non erogate potranno essere destinate:
- Ad erogare sussidi per casi speciali di povertà anche fuori dall’ordinario periodo di assegnazione; ciascun membro del Consiglio di Amministrazione potrà presentare tali casi al Presidente della Fondazione, che provvederà a convocare il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dell’erogazione;
- alle erogazioni dell’esercizio successivo;
- ad investimenti temporanei destinati a conservazione ed incremento delle disponibilità liquide. Nella scelta di tali investimenti dovranno essere osservati criteri di adeguatezza temporale, di semplice e veloce modalità di smobilizzo, di limitazione del grado di rischio per oscillazioni di mercato e solvenza del debitore, di previsione di erogazione periodica di somme per rendimenti maturati, evitando investimenti che notoriamente siano destinati ad iniziative eticamente incompatibili con le finalità e lo spirito della Fondazione Rho Luigi Vittorio.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano nella categoria degli investimenti attuabili quelli in titoli del debito pubblico dello Stato o in altri titoli emessi e garantiti dallo Stato, in fondi obbligazionari, sottoscrizione di obbligazioni o forme similari di investimento presso istituti di credito primari nazionali o all’interno della Comunità economica Europea, investimenti temporanei ed a breve sempre presso istituti di credito che abbiano le caratteristiche dinanzi indicate.
Resta fermo che, in adempimento degli obblighi stabiliti dal Fondatore nell’atto costitutivo, la Fondazione erogherà comunque alla Parrocchia San Vittore in Casorate Primo e alla Fondazione “G. Delfinoni” di Casorate Primo un contributo annuo stabilito tenendo conto anche delle disponibilità finanziarie della Fondazione Rho. Entrambi gli Enti avranno vincolo di destinazione rispettivamente alle attività di beneficenza e di assistenza sociale e socio sanitaria. Ogni anno i predetti Enti dovranno relazionare circa l’utilizzo del contributo alle predette finalità.
Articolo 4
Patrimonio
- il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili quali risultanti dell’inventario, allegato al presente statuto quale parte integrante e sostanziale, redatto in data 31/07/03, e dalle perizie giurate rese in data 25/07/03 e approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con deliberazione n. 24 del 23/10/03 e successive variazioni e integrazioni.
- Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.
- La Fondazione ha l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio. I beni immobili e quelli di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali potranno essere dismessi, nel rispetto delle procedure di legge vigenti, con delibera approvata dai due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione, la quale dovrà altresì provvedere al reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità. Le eventuali dismissioni dovranno essere accompagnate da perizia asseverata e approvata contestualmente ad un progetto di reinvestimento allegati alla delibera.
Articolo 5
Mezzi Finanziari
La Fondazione persegue i propri scopi coni seguenti mezzi:
- rendite dei titoli e dei beni mobili e immobili patrimoniali nonché di quelli che a qualsiasi altro titolo perverranno alla Fondazione;
- lasciti testamentari o donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private;
- contributi dello Stato e di altri enti pubblici, nonché di organismi internazionali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento compatibile con la natura di ente non commerciale, non esplicitamente destinato ad un incremento del patrimonio.
Articolo 6
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore dei Conti.
Articolo 7
Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica nel primo Consiglio che si insedia a seguito delle nomine e dura in carica cinque anni. Il Presidente può essere revocato con il voto di due terzi dei Consiglieri in carica.
- La nomina del Presidente avviene a scrutinio segreto.
- Per la nomina del Vice Presidente valgono le stesse modalità di cui ai commi precedenti.
Articolo 8
Compiti del Presidente
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- Spetta al Presidente:
- determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente nell’ambito delle direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Istituto;
- esercitare le funzioni ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercitare altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta per i singoli affari;
- assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia pessime una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- delegare singoli affari o poteri al Vice Presidente ad altri Consiglieri.
- ln caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.
Articolo 9
Consiglio di Amministrazione
ll Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, come segue: Prevosto Pro Tempore della Parrocchia di Casorate Prime o un suo delegato in caso di giustificato motivo; N. 4 rappresentanti nominati dal Sindaco di Casorate Primo nel rispetto
del principio di rappresentanza della minoranza; il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente.
I membri durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dell’organo e possono essere riconfermati una sola volta. L‘assenza non giustificata per almeno 3 riunioni consecutive costituisce motivo di revoca.
La sostituzione spetta al soggetto competente alla nomina. Qualora venga meno il soggetto competente alla nomina, la sostituzione avverrà per cooptazione. Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, tutto il Consiglio si intende decaduto. In tale caso, pro tempore, l’amministrazione ordinaria sarà garantita dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza dal Consigliere Anziano.
Articolo 10
Durata e Rinnovo del Consiglio di Amministrazione
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo all’anno precedente quello della naturale scadenza secondo quanto previsto dall’articolo precedente; entro tale data deve essere predisposto ed effettuato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 11
Decadenza e Cessazione dei Consiglieri
Articolo 12
Adunanze del Consiglio di Amministrazione
Articolo 13
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Articolo 14
Compiti del Consiglio di Amministrazione
Articolo 15
Revisore dei Conti
Il controllo sulla gestione economico-finanziaria-della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla Legge sulle persone giuridiche private.
Il Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti all‘albo dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero della Giustizia, è nominato dal Presidente dell‘Ordine dei Dottori Commercialisti di Pavia, dura in carica tre anni e può essere riconfermato in carica una sola volta.
Il Revisore dei Conti può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell’esercizio del controllo.
Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio di Amministrazione.
In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, spetta al Revisore dei Conti l’iniziativa della convocazione del Consiglio e della segnalazione ai soggetti preposti alla nomina.
Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
Al Revisore dei Conti è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale.
Articolo 16
Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
L’Ente è obbligato alla formazione del bilancio annuale da approvarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Il servizio di gestione delle disponibilità finanziarie è affidato a primario istituto bancario. Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.
Articolo 17
Pagamenti e Riscossioni
I pagamenti e le riscossioni sono effettuati mediante addebito e accredito su c/c di corrispondenza intestato alla Fondazione, a firma del Presidente o da persone da questi delegate.
Articolo 18
Liquidazione e Devoluzione
Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l’Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell’Autorità competente, ai sensi dell’art. 27 del Codice Civile.
I beni che resteranno, esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni di utilità sociale o ai fini di utilità pubblica, secondo le intenzioni del Consiglio di Amministrazione e previa acquisizione dei pareri eventualmente richiesti dalla Legge.
Articolo 19
Norme Generali
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile.
La Fondazione potrà, anche in momenti successivi, e ricorrendone le condizioni di Legge, provvedere alla richiesta di qualifica di O.N.L.U.S. . In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvederà agli adempimenti conseguenti.